Cos’è il Superbonus 110 %

Il superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che lo stato concede ai contribuenti per lo svolgimento di lavori di efficientamento termico e adeguamento sismico degli edifici. È una misura introdotta dal decreto legge n. 34/2020, chiamato Decreto Rilancio, ed è regolamentata anche dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2020 e dalla circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione, ripartita in 5 quote annuali di pari importo, può essere utilizzata per le spese sostenute e debitamente documentate nel periodo tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Chi può usufruire dell’agevolazione

L’ambito di applicazione della normativa, sotto il profilo soggettivo, individua i seguenti destinatari dell’agevolazione:

  • condomini;
  • persone fisiche, non nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • istituti autonomi case popolari ed enti che perseguono le stesse finalità (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • associazioni o società sportive dilettantistiche solo per gli immobili o parti di adibiti a spogliatoi.

Il soggetto, a cui spetta la detrazione, è chi possiede o detiene l’immobile su cui si svolge l’intervento. Tale soggetto dev’essere in possesso di un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori, o quando sosterrà le spese da certificare per usufruire del bonus:

  • proprietà o nuda proprietà, o altro diritto reale di godimento;
  • detenzione dell’immobile, tramite contratto di locazione o di comodato debitamente registrato, e il consenso del proprietario o dei familiari del detentore o possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori.

Quali interventi danno diritto all’agevolazione

L’amministrazione finanziaria ha suddiviso gli interventi, previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio che danno diritto alla detrazione, in due tipologie: trainanti e trainati.

Gli interventi trainanti sono:

  1. Quelli di cui alla lettera A, del primo comma della norma ovvero: “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.
  2. Quelli previsti alle successive lettera B e C, ovvero: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione sulle parti comuni degli edifici, in riferimento a edifici unifamiliari o in quelli plurifamiliari nelle loro singole unità abitative.
  3. Gli interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Sono previsti dei requisiti specifici per gli interventi di isolamento termico. Tali interventi infatti devono essere eseguiti:

  • attenendosi ai requisiti previsti dal decreto del MEF;
  • garantendo il conseguimento di almeno due classi energetiche, in più rispetto a quella di partenza, grazie all’effettuazione dei lavori. Tale migliora deve essere attestata dall’APE – attestato di prestazione energetica.

Gli interventi trainati sono:

  1. Quelli che danno diritto all’ecobonus, ovvero agli interventi di riqualificazione energetica.
  2. L’acquisto e la posa in opera di infrastrutture, di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui al decreto legge n. 63/2013.
  3. L’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici, indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a),b), c) e d),del Dpr n. 412/1993.
  4. Contestualmente o successivamente ad uno degli interventi trainanti, l’installazione di sistemi di accumulo negli impianti fotovoltaici.

La detrazione del 110% spetta agli interventi definiti trainati purché vengano eseguiti congiuntamente ad uno dei lavori trainanti. 

A quanto ammonta la detrazione del Superbonus 110 % e come ottenerla

Ai sensi del primo comma dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, la detrazione è pari al 110% “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo”.

In base ai principi fiscali che regolano le detrazioni d’imposta la detrazione è usufruibile nei limiti dell’imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi. L’eccedenza della detrazione rispetto all’imposta annua non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi.

Per ottenere la detrazione bisogna produrre ed inviare all’Agenzia delle entrate l’apposita documentazione consistente in:

  • un visto di conformità, prodotto da un intermediario abilitato alla comunicazione telematica con l’agenzia delle entrate, attestante l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • la certificazione dei tecnici e degli operatori addetti ai lavori attestante che sono stati rispettati i requisiti tecnici per l’ottenimento dell’agevolazione, relativamente agli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, e che sono state sostenute spese congrue agli interventi agevolati.

Le modalità di fruizione del Superbonus 110 %

L’agevolazione può essere fruita mediante:
Detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi
Cessione del credito d’imposta
Sconto in fattura

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